TAR Lazio 1179/2002

T.A.R. Lazio Latina 15 novembre 2002, n. 1179
L'art. 16 comma 2 d.lg. 11 maggio 1999 n. 135, recante disposizioni integrative della 1. 31 dicembre 1996 n. 675 sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, nello stabilire che il relativo trattamento "è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato", rimette la soluzione del contrasto tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza alla ponderazione comparativa da effettuarsi in concreto, in primo luogo, dall'Amministrazione ed eventualmente, in sede di controllo, dal giudice amministrativo adito ai sensi dell'art. 25, 1. 7 agosto 1990 n. 241; tale valutazione comparativa può comportare che il diritto posto a base della istanza ostensiva, pur in astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, risulti in concreto prevalente su quest'ultimo, in considerazione del grado minimo di effettivo coinvolgimento della dignità e della "privacy" dell'interessato.